{"id":10892,"date":"2022-02-22T10:00:47","date_gmt":"2022-02-22T09:00:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.energas.cloud\/?p=10892"},"modified":"2025-10-08T10:15:58","modified_gmt":"2025-10-08T08:15:58","slug":"opportunita-e-rischi-delle-tele-assemblea-in-condominio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.energas.cloud\/index.php\/opportunita-e-rischi-delle-tele-assemblea-in-condominio\/","title":{"rendered":"Opportunit\u00e0 e rischi delle tele-assemblea in condominio."},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000;\">La pandemia ha indotto l&#8217;intera popolazione ad adeguarsi ad una evoluzione rapida nell&#8217;uso dei sistemi informatici, in modo da eliminare la barriera delle distanze e di poter procedere nella vita quotidiana ad espletare funzioni importanti e non procrastinabili, senza andare contro i protocolli anticovid. Sono state legittimate e normate le esigenze di societ\u00e0, cooperative e associazioni che interagiscono nella realt\u00e0 pubblica, le quali sono state autorizzate subito, nel corso del primo periodo pandemico, allo svolgimento delle assemblee in forma del tele-assemblee.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Per i condomini, i quali godono di una discreta autonomia gestionale, ma le cui urgenze hanno dettato la necessit\u00e0 di ricorrere ad una valida alternativa alle assemblee in presenza, la quale resta comunque la prima opzione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">L&#8217;INTRODUZIONE DELLE ASSEMBLEE DA REMOTO NEL CODICE<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Il legislatore ha apportato modifiche all&#8217;art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, ovvero alla norma di legge che disciplina le modalit\u00e0 di convocazione dell&#8217;assemblea condominiale. Determinante la modifica al CC da parte del legislatore, atteso che il tribunale di Bergamo, ha stabilito che l&#8217;assemblea convocata in modalit\u00e0 di videoconferenza prima dell&#8217;entrata in vigore del Dl 14\/08\/2020 n. 104 \u00e8 viziata in origine e le relative delibere assunte sono annullabili.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">L&#8217;APPROVAZIONE A MAGGIORANZA (PER TESTE)<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">L&#8217;esclusione della previsione regolamentare si \u00e8 resa necessaria al fine di evitare ricorsi in assenza di previsione, richiamando il solo dettato legislativo in modo da rendere fruibile nell&#8217;immediato con la semplice maggioranza dei cond\u00f2mini. Con la previsione della modalit\u00e0 telematica espressamente indicata nell&#8217;avviso di convocazione, dove vengono indicati le modalit\u00e0 di accesso e collegamento, a cui sar\u00e0 possibile accedere con le credenziali e password, in modo da garantire ai cond\u00f2mini la possibilit\u00e0 di partecipare alla riunione a distanza. Nel silenzio di legge, \u00e8 possibile presumere che ci sia la modalit\u00e0 mista di tenuta dell&#8217;assemblea condominiale, considerando per\u00f2 che il luogo dell&#8217;assemblea non pu\u00f2 essere virtuale e deve essere comunque data indicazione di una sede fisica di svolgimento dell&#8217;assemblea.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DA PARTE DEL PRESIDENTE<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Oltre al consenso della maggioranza dei cond\u00f2mini, la quale \u00e8 importante. Il nuovo comma 6 dell&#8217;art. 66 disposizioni attuative impone la sottoscrizione del verbale da parte del presidente dell&#8217;adunanza, considerandolo un requisito di forma, la cui assenza potrebbe anche essere censurata in base all&#8217;art. 1137 del CC, cio\u00e8 potrebbe rendere la delibera annullabile.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Premesso ci\u00f2, il legislatore ha previsto che &#8220;in tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, \u00e8 trasmesso all&#8217;amministratore e a tutti i cond\u00f2mini con le stesse formalit\u00e0 previste per la convocazione. Secondo una prima lettura, il presidente e il segretario, dovrebbero stare in un unico posto fisico, ma non necessariamente potendo operare entrambi da remoto: in questo punto di vista, il presidente diriger\u00e0 la discussione e detter\u00e0 al suo segretario l&#8217;esito delle votazioni.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">GESTIONE PRIVACY<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La chiusura del verbale avviene previa firma da parte delle due persone chiamati ad assumere le vesti delle due figure cardine nei lavori assembleari. Secondo l&#8217;art. 66, dopo la sottoscrizione, l&#8217;amministratore sar\u00e0 tenuto, in caso di video-assemblea, a trasmettere il verbale a tutti i cond\u00f2mini con le stesse modalit\u00e0 previste per la convocazione. Tutti i cond\u00f2mini saranno tenuti a fornire un&#8217;email e un numero di telefono con cui contattarli in caso di problemi tecnici durante la tele-assemblea, il tutto senza che gli altri cond\u00f2mini entrino in possesso degli stessi dati.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Dopo che l&#8217;amministratore abbai ottenuto i consensi da parte dei cond\u00f2mini, il condomino dovr\u00e0 fare l&#8217;autenticazione e accettare le condizioni relative al trattamento dei dati. Successivamente, il condomino dovr\u00e0 confermare la propria presenza nell&#8217;apposito &#8220;registro delle presenze&#8221; indicato in piattaforma.. Esaurite le verifiche preliminari e la regolarit\u00e0 dell&#8217;accesso di ognuno, i cond\u00f2mini potranno accedere alle stanze virtuali per dialogare sui temi oggetto di discussione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">I COMPITI DELL&#8217;AMMINISTRATORE<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Per garantire a tutti una partecipazione nel pieno rispetto delle norme sulla privacy, sarebbe opportuno che l&#8217;amministratore informasse tutti di tutte le regole da rispettare nella nuova modalit\u00e0 di tele-assemblea. L&#8217;amministratore dovrebbe gestire la stanza virtuale e il collegamento; ha il compito di vigilare che tutti rispettino le regole di questa nuova modalit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">In caso di problemi tecnici, sarebbe opportuno sospendere la conversazione fino al ripristino del collegamento, in queste situazioni che l&#8217;amministratore dovrebbe contattare il cond\u00f2mini attraverso il recapito telefonico. La riunione dovrebbe essere registrata dall&#8217;amministratore solo per avere certezza e riscontro di quanto accaduto al fine di gestire eventuali richieste di accesso o contestazioni. La registrazione video di tale incontro virtuale sembra consentita, anche se il Garante della Privacy, per le riunioni in presenza, l&#8217;aveva ammessa solo con il consenso degli interessati. Ma qui si tratta di divulgare un documento solo ai fini dell&#8217;esercizio di un diritto in via giudiziaria che, ai sensi del Codice della privacy, consente ad ottenere la verbalizzazione senza il consenso dell&#8217;interessato.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La pandemia ha indotto l&#8217;intera popolazione ad adeguarsi ad una evoluzione rapida nell&#8217;uso dei sistemi informatici, in modo da eliminare la barriera delle distanze e di poter procedere nella vita quotidiana ad espletare funzioni importanti e non procrastinabili, senza andare contro i protocolli anticovid. 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