{"id":11088,"date":"2025-10-27T10:40:21","date_gmt":"2025-10-27T09:40:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.energas.cloud\/?p=11088"},"modified":"2025-10-27T10:40:21","modified_gmt":"2025-10-27T09:40:21","slug":"rumori-molesti-in-condominio-scatta-il-reato-anche-in-assenza-di-perizia-fonometrica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.energas.cloud\/index.php\/rumori-molesti-in-condominio-scatta-il-reato-anche-in-assenza-di-perizia-fonometrica\/","title":{"rendered":"Rumori molesti in condominio: scatta il reato anche in assenza di perizia fonometrica"},"content":{"rendered":"<h5>Inoltre il disturbo deve essere potenzialmente lesivo: \u00e8 del tutto indifferente che solo una o due persone lo abbiano effettivamente avvertito<\/h5>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Vivere in un condominio significa spesso dover affrontare situazioni spiacevoli legate ai rumori molesti provenienti dai vicini. Che si tratti di radio o televisione ad alto volume, lavori domestici, cani che abbaiano, caduta di oggetti pesanti, spostamento di mobili o qualsiasi altro tipo di disturbo sonoro, siamo tutti ben consapevoli di come questi rumori possano influenzare negativamente il riposo e la tranquillit\u00e0 quotidiana. Ma \u00e8 possibile che i vicini rumorosi siano del tutto ignari di poter essere responsabili di un comportamento che costituisce un vero e proprio reato? E, ancora, conoscono realmente le caratteristiche precise di tale condotta illecita? Il provvedimento emesso il 26 settembre scorso dalla terza sezione penale della Cassazione (sentenza numero 32043\/2025) rappresenta un importante strumento informativo non solo per i cond\u00f2mini vittime di questi disturbi, ma anche per gli stessi autori delle molestie. Questa sentenza richiama principi giurisprudenziali consolidati e di significativa rilevanza pratica che meritano attenzione e riflessione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>La vicenda<\/strong><\/h3>\n<p>Il Tribunale di Brindisi aveva condannato un cond\u00f2mino al pagamento di una multa di 300 euro per il reato previsto dall\u2019articolo 659, comma 1, del Codice penale, relativo al disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. L&#8217;accusa nei confronti dell&#8217;imputato riguardava rumori molesti, prodotti soprattutto durante la notte, e l&#8217;ascolto di musica ad alto volume, che avrebbero compromesso il normale riposo e lo svolgimento della quotidianit\u00e0 dei cond\u00f2mini dell&#8217;appartamento sottostante. Dopo la sentenza di condanna, l\u2019imputato ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, basando la propria difesa su due principali motivazioni:<\/p>\n<p>&#8211; Violazione di legge (mancanza della pluralit\u00e0 di persone): l&#8217;imputato sosteneva che il reato non sussistesse poich\u00e9 il disturbo avrebbe riguardato esclusivamente gli abitanti dell\u2019appartamento sottostante, senza ledere la quiete pubblica. Nessun altro cond\u00f2mino aveva infatti presentato lamentele.<\/p>\n<p>&#8211; Vizio di motivazione (assenza di accertamenti tecnici): veniva evidenziata la mancanza di elementi oggettivi volti a dimostrare l\u2019entit\u00e0 dei rumori e la loro idoneit\u00e0 a disturbare effettivamente la quiete pubblica. In particolare, veniva contestato che il giudice avesse basato la sua decisione esclusivamente sulle testimonianze delle persone offese, senza disporre una perizia fonometrica o ulteriori accertamenti tecnico-scientifici, necessari per verificare la reale offensivit\u00e0 di un reato qualificato come presunti pericolo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Condanna anche se il rumore \u00e8 avvertito da una sola persona<\/strong><\/h3>\n<p>La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha emesso un provvedimento che ribadisce alcuni principi essenziali elaborati nel tempo dalla giurisprudenza in merito all&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 659, comma 1, del Codice penale.<\/p>\n<p>Per respingere il primo motivo di ricorso, relativo alla presunta irrilevanza delle lamentele provenienti esclusivamente dagli abitanti del piano inferiore e non da altri cond\u00f2mini, i giudici sottolineano che non importa quanti individui abbiano effettivamente percepito il disturbo. La norma tutela un bene giuridico sovraindividuale: l\u2019ordine pubblico, inteso come tranquillit\u00e0 pubblica. Tuttavia, quando manca una turbativa alla quiete pubblica, le lamentele isolate di una o due persone non sono sufficienti a configurare il reato.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 659, comma 1, non si pone a tutela del singolo individuo \u2014 come avverrebbe in un\u2019azione civile legata a immissioni moleste \u2014 ma mira a salvaguardare la quiete e la tranquillit\u00e0 pubblica nella loro dimensione collettiva. Pertanto, la contravvenzione rientra nella categoria dei reati di pericolo presunto. In termini pratici, ci\u00f2 implica che la condotta rumorosa deve essere idonea, anche solo in modo astratto, a disturbare non soltanto poche persone ma un gruppo pi\u00f9 ampio.<\/p>\n<p>Un aspetto cruciale risiede nella potenziale diffusivit\u00e0 dei rumori molesti e nella loro capacit\u00e0 di essere percepiti da un numero indefinito di individui, come potrebbe accadere in un intero condominio o in una parte rilevante del vicinato. In contesti condominiali, ci\u00f2 significa che i rumori devono essere tali da compromettere la quiete di un\u2019ampia porzione degli occupanti dello stabile, anche se, nella realt\u00e0, solo alcuni residenti presentano reclami.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Non osta neppure l\u2019assenza di una perizia<\/strong><\/h3>\n<p>Passiamo ora a esaminare le motivazioni che conducono al rigetto del secondo motivo di ricorso, il quale si basa sull&#8217;assenza di una perizia fonometrica atta a valutare l&#8217;intensit\u00e0 del rumore. Per accertare il reato oggetto della controversia, \u00e8 fondamentale stabilire se le immissioni sonore abbiano oltrepassato la soglia della normale tollerabilit\u00e0. Solo in tale circostanza si pu\u00f2 parlare di un reale impedimento al riposo e alle attivit\u00e0 quotidiane di un numero imprecisato di persone.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione sottolinea che la verifica del superamento della suddetta soglia non rappresenta una valutazione strettamente tecnica, che richieda necessariamente l&#8217;esecuzione di una perizia fonometrica. Piuttosto, si tratta di un giudizio basato su fatti, rimesso alla prudente valutazione del giudice, il quale pu\u00f2 costruire il proprio convincimento su una variet\u00e0 di elementi probatori.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Gli strumenti istruttori rilevanti possono includere, come nel caso in esame: &#8211; le testimonianze delle persone offese o di altri individui (ad esempio i vicini) che descrivono le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti; &#8211; le dichiarazioni degli appartenenti alle forze dell\u2019ordine intervenuti sul luogo (i militari) che hanno personalmente constatato la musica ad alto volume e\/o la presenza di rumori oggettivamente tali da influire sulla quiete pubblica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Conclusioni<\/strong><\/h3>\n<p>I giudici di Piazza Cavour ritengono che non sia sempre essenziale misurare con precisione i decibel emanati dal soggetto rumoroso; in alcuni casi, infatti, pu\u00f2 essere sufficiente che la testimonianza o le valutazioni degli operatori abbiano dimostrato chiaramente la natura oggettivamente offensiva e diffusa del rumore, considerando le circostanze specifiche. Alla luce della dettagliata analisi effettuata, la Cassazione respinge il ricorso, confermando la condanna penale gi\u00e0 stabilita. Oltre alla sanzione, il condannato \u00e8 tenuto a sostenere le spese processuali e corrispondere un contributo alla Cassa delle ammende, come previsto nei casi di ricorsi inammissibili.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Inoltre il disturbo deve essere potenzialmente lesivo: \u00e8 del tutto indifferente che solo una o due persone lo abbiano effettivamente avvertito &nbsp; Vivere in un condominio significa spesso dover affrontare situazioni spiacevoli legate ai rumori molesti provenienti dai vicini. 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