{"id":11092,"date":"2025-10-27T10:41:26","date_gmt":"2025-10-27T09:41:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.energas.cloud\/?p=11092"},"modified":"2025-10-27T10:41:26","modified_gmt":"2025-10-27T09:41:26","slug":"le-spese-in-tema-di-conservazione-del-tetto-vanno-ripartite-tra-tutti-i-condomini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.energas.cloud\/index.php\/le-spese-in-tema-di-conservazione-del-tetto-vanno-ripartite-tra-tutti-i-condomini\/","title":{"rendered":"Le spese in tema di conservazione del tetto vanno ripartite tra tutti i cond\u00f2mini"},"content":{"rendered":"<h5>Si tratta di bene rientrante, per la funzione necessaria all\u2019uso collettivo, tra le cose comuni<\/h5>\n<p>Le coperture condominiali, indipendentemente dalla loro conformazione (che siano spioventi, a falde, orizzontali o miste), rientrano generalmente tra i beni comuni secondo quanto stabilito dall&#8217;articolo 1117 del Codice Civile. Pertanto, la loro manutenzione e conservazione richiedono la partecipazione economica di tutti i cond\u00f2mini, come disposto dall&#8217;articolo 1123, comma 1, del Codice Civile. Nel caso in cui l&#8217;edificio presenti diverse falde o lastrici solari che appaiono separati, sar\u00e0 necessario valutare concretamente la possibilit\u00e0 di ripartire le spese in base alla normativa applicabile. In particolare, si potr\u00e0 fare riferimento all&#8217;articolo 1123 del Codice Civile per suddividere i costi tra coloro che traggono beneficio dalla copertura o, alternativamente, all&#8217;articolo 1126 del Codice Civile se si tratta di un lastrico solare ad uso esclusivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>I fatti<\/strong><\/h3>\n<p>Nel caso esaminato dal Tribunale di Catania (sentenza n. 4305\/2025), un condomino aveva impugnato una delibera assembleare che stabiliva la ripartizione delle spese per la manutenzione del tetto. Il tetto era composto da tre diverse falde e un lastrico solare ad uso esclusivo e apparentemente separato. L&#8217;assemblea aveva deciso di suddividere i costi in parti uguali tra le propriet\u00e0 situate direttamente al di sotto, secondo quanto previsto dall\u2019articolo 1123 del Codice Civile, e di applicare i criteri dell\u2019articolo 1126 del Codice Civile per i lavori relativi al lastrico solare, di propriet\u00e0 esclusiva di un singolo condomino.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La ripartizione veniva contestata perch\u00e9 ritenuta contraria ai criteri legali stabiliti dall\u2019articolo 1123, comma 1, del Codice Civile. Il condomino richiedeva pertanto l&#8217;annullamento della delibera adottata a maggioranza. Dopo che la domanda era stata rigettata in primo grado, il condomino presentava appello davanti al Tribunale, che accoglieva il ricorso, annullando la delibera impugnata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Riparto spese conservazione tetto<\/strong><\/h3>\n<p>Il Giudice richiama il principio secondo cui, in materia di conservazione del tetto di un edificio condominiale, le spese relative devono essere ripartite tra tutti i cond\u00f2mini in proporzione al valore delle loro propriet\u00e0 esclusive, come previsto dalla prima parte dell&#8217;articolo 1123 del Codice Civile. Questo perch\u00e9 il tetto rientra tra i beni comuni, essendo destinato a un&#8217;utilit\u00e0 collettiva, in quanto protegge l\u2019edificio condominiale dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d&#8217;acqua piovana. Non pu\u00f2 invece essere considerato un bene utilizzabile in maniera diversa dai singoli cond\u00f2mini o destinato al godimento esclusivo di alcuni e non di altri, ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso articolo (Cassazione 24927\/2019). Nel caso specifico, i lavori di manutenzione deliberati dall\u2019assemblea riguardavano una porzione del tetto apparentemente separata dalle altre falde e coperture. Tuttavia, la consulenza tecnica d&#8217;ufficio (CTU) aveva evidenziato una connessione funzionale nel sistema di deflusso delle acque, collegato a pluviali che servivano una o pi\u00f9 falde, rendendo impossibile distinguere in modo netto, per singola porzione, i benefici che ciascun bene avrebbe potuto trarre in misura diversa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Conclusioni<\/strong><\/h3>\n<p>Questo escludeva l\u2019applicazione delle disposizioni contenute nell\u2019articolo 1126 e nell\u2019articolo 1123, comma 3, del Codice Civile. Tali norme presuppongono una chiara separazione tra i corpi di fabbrica, mentre la connessione strutturale e funzionale tra di essi giustificava invece l\u2019applicazione dell\u2019articolo 1123, comma 1, dello stesso Codice, che prevede la ripartizione delle spese tra tutti i cond\u00f2mini. Di conseguenza, la delibera \u00e8 stata annullata poich\u00e9 il criterio di ripartizione delle spese era stato modificato a maggioranza invece che all\u2019unanimit\u00e0 (Cassazione 27233\/2013).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si tratta di bene rientrante, per la funzione necessaria all\u2019uso collettivo, tra le cose comuni Le coperture condominiali, indipendentemente dalla loro conformazione (che siano spioventi, a falde, orizzontali o miste), rientrano generalmente tra i beni comuni secondo quanto stabilito dall&#8217;articolo 1117 del Codice Civile. 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