{"id":11097,"date":"2025-10-30T09:54:16","date_gmt":"2025-10-30T08:54:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.energas.cloud\/?p=11097"},"modified":"2025-10-30T09:54:16","modified_gmt":"2025-10-30T08:54:16","slug":"illegittima-la-delibera-che-a-maggioranza-concede-in-locazione-il-terrazzo-condominiale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.energas.cloud\/index.php\/illegittima-la-delibera-che-a-maggioranza-concede-in-locazione-il-terrazzo-condominiale\/","title":{"rendered":"Illegittima la delibera che a maggioranza concede in locazione il terrazzo condominiale"},"content":{"rendered":"<h5>Ci\u00f2 \u00e8 possibile solo in caso di oggettiva impossibilit\u00e0 o non ragionevolezza di un godimento diretto e paritario da parte di tutti i cond\u00f2mini<\/h5>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con la sentenza n. 12930, emessa il 23 settembre 2025, il Tribunale di Roma ha affrontato il tema della legittimit\u00e0 della delibera, approvata a maggioranza, che prevede la concessione in locazione di parti comuni, con particolare riferimento al terrazzo condominiale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>I fatti<\/strong><\/h3>\n<p>La vicenda in esame ha origine dal ricorso presentato da una cond\u00f2mina contro due delibere approvate a maggioranza, rispetto alle quali aveva espresso voto contrario. Nella prima delibera, l&#8217;assemblea aveva accolto la richiesta di un cond\u00f2mino di prendere in locazione il terrazzo condominiale per un anno, previo corrispettivo economico. Con la seconda delibera, era stata autorizzata la stipula del contratto di locazione relativo.<\/p>\n<p>La cond\u00f2mina ricorrente contestava la legittimit\u00e0 di entrambe le delibere, sostenendo che queste violassero il suo diritto al pieno utilizzo diretto del bene comune. Tale diritto, oltretutto, \u00e8 esplicitamente riconosciuto e regolamentato dal regolamento condominiale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>La decisione<\/strong><\/h3>\n<p>La tesi sostenuta dalla cond\u00f2mina \u00e8 stata accolta dal Tribunale, il quale ha deciso di annullare entrambe le delibere. Nella sua pronuncia, il giudice di Roma ha fatto riferimento al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo cui l\u2019uso indiretto di un bene comune, come la sua locazione, pu\u00f2 essere deliberato a maggioranza solo nei casi in cui non sia praticabile un utilizzo diretto dello stesso bene da parte di tutti i comproprietari, proporzionalmente alle loro quote. Questo utilizzo diretto dovrebbe avvenire in forma promiscua oppure attraverso un sistema organizzato di suddivisione degli spazi o turni temporali. (Cassazione, sentenza 22435 del 27 ottobre 2011; Cassazione, sentenza 16557 del 12 giugno 2023).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Conclusioni<\/strong><\/h3>\n<p>Nel caso specifico si \u00e8 constatata la chiara possibilit\u00e0 per tutti i cond\u00f2mini di utilizzare la terrazza, come stabilito anche dal regolamento condominiale che ne gestisce l&#8217;uso esclusivo tramite prenotazione. Di conseguenza, una delibera che assegni l&#8217;utilizzo del terrazzo condominiale tramite maggioranza risulta illegittima, poich\u00e9 contrasta con il diritto fondamentale di ogni cond\u00f2mino, garantito dall&#8217;articolo 1102 del Codice civile. In sintesi, il potere dell&#8217;assemblea condominiale di deliberare a maggioranza sulla locazione di un bene comune non \u00e8 arbitrario, ma deve essere vincolato alla comprovata impossibilit\u00e0 o al mancato buon senso di un utilizzo diretto e equo da parte di tutti i cond\u00f2mini.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ci\u00f2 \u00e8 possibile solo in caso di oggettiva impossibilit\u00e0 o non ragionevolezza di un godimento diretto e paritario da parte di tutti i cond\u00f2mini &nbsp; Con la sentenza n. 12930, emessa il 23 settembre 2025, il Tribunale di Roma ha affrontato il tema della legittimit\u00e0 della delibera, approvata a maggioranza, che prevede la concessione in [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":11098,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"image","meta":{"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-11097","post","type-post","status-publish","format-image","has-post-thumbnail","hentry","category-informazioni-utili","post_format-post-format-image"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.energas.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11097","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.energas.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.energas.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.energas.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.energas.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11097"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.energas.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11097\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11099,"href":"https:\/\/www.energas.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11097\/revisions\/11099"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.energas.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11098"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.energas.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11097"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.energas.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11097"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.energas.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11097"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}