{"id":11136,"date":"2025-12-11T17:23:46","date_gmt":"2025-12-11T16:23:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.energas.cloud\/?p=11136"},"modified":"2025-12-11T17:23:46","modified_gmt":"2025-12-11T16:23:46","slug":"consumi-idrici-anomali-lutente-condominio-deve-dare-prova-delladozione-di-ogni-cautela","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.energas.cloud\/index.php\/consumi-idrici-anomali-lutente-condominio-deve-dare-prova-delladozione-di-ogni-cautela\/","title":{"rendered":"Consumi idrici anomali: l\u2019utente condominio deve dare prova dell\u2019adozione di ogni cautela"},"content":{"rendered":"<p>Con la sentenza n. 20540\/2025, la Corte di Cassazione ha confermato un principio significativo: nel caso in cui un contatore registri consumi anomali, \u00e8 responsabilit\u00e0 del gestore informare adeguatamente l&#8217;utente affinch\u00e9 quest&#8217;ultimo possa intervenire tempestivamente ed evitare un aggravarsi del danno. Al contrario, se \u00e8 l&#8217;utente a segnalare un malfunzionamento del contatore, spetta al gestore dimostrare il corretto funzionamento dell&#8217;apparecchio, mentre \u00e8 compito dell&#8217;utente dimostrare di aver adottato tutte le possibili precauzioni o di aver vigilato diligentemente per escludere la presenza di fattori che possano alterarne il funzionamento normale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Il caso<\/strong><\/h3>\n<p>Circa dieci anni fa, si verificava un episodio legato alla gestione del servizio idrico integrato nella citt\u00e0 di Milano. All\u2019epoca, la societ\u00e0 che amministrava il servizio invi\u00f2 a un condominio meneghino un decreto ingiuntivo, richiedendo il pagamento di una somma superiore a ventunomila euro, oltre ad interessi e spese, per fatture non saldate relative ai consumi d&#8217;acqua registrati nell\u2019utenza del condominio. Il condominio si oppose sostenendo che il credito fosse basato su un consumo idrico anomalo, ma tale argomentazione fu respinta dal Tribunale. Successivamente, in appello, la Corte ridusse l\u2019importo e condann\u00f2 il condominio al pagamento di una somma inferiore a 18mila euro, oltre agli interessi previsti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Il ricorso in Cassazione<\/strong><\/h3>\n<p>Il condominio ha quindi deciso di appellarsi alla Corte Suprema, segnalando una violazione del principio di buona fede oggettiva nell&#8217;esecuzione del contratto di fornitura dell&#8217;acqua. Secondo il condominio, la societ\u00e0 erogatrice del servizio, invece di effettuare le verifiche richieste, aveva proceduto unilateralmente alla sostituzione del contatore senza fornire alcuna preventiva comunicazione all\u2019utente. Inoltre, si \u00e8 lamentato della mancata considerazione del consumo medio annuo della propria utenza, risultato palesemente sproporzionato rispetto ai parametri normali. In base a queste circostanze, il condominio ha ritenuto legittimo il rifiuto del pagamento delle fatture, sostenendo che la societ\u00e0 fornitrice non avrebbe dato adeguato adempimento agli obblighi previsti dal contratto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>L\u2019esito<\/strong><\/h3>\n<p>La Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dal condominio, confermando la condanna nei suoi confronti. Ribadendo i principi di buona fede e correttezza cui \u00e8 tenuto il gestore, \u00e8 stato sottolineato che quest\u2019ultimo ha l\u2019obbligo di informare l\u2019utente in presenza di consumi anomali. Tuttavia, in caso di sospetto malfunzionamento del contatore, spetta all\u2019utente \u2013 in questo caso al condominio \u2013 dimostrare di aver adottato ogni possibile misura cautelativa o di aver vigilato sull\u2019assenza di fattori in grado di compromettere il funzionamento regolare del dispositivo. In questa vicenda, la societ\u00e0 gestrice aveva segnalato al condominio i consumi anomali riscontrati. Nonostante ci\u00f2, il condominio non aveva chiesto la verifica del contatore, non aveva eseguito l\u2019autolettura e non aveva intrapreso alcuna azione precauzionale. Inoltre, dai ripetuti controlli effettuati dalla societ\u00e0, non erano emerse irregolarit\u00e0 nei consumi, n\u00e9 i contatori avevano evidenziato malfunzionamenti o errori di rilevazione. Nel corso del giudizio, \u00e8 emerso anche che il condominio aveva effettuato la sostituzione unilaterale del contatore solo molti anni dopo, nonostante ci\u00f2 non gli avesse impedito di eseguire verifiche appropriate o di raccogliere tempestivamente eventuali prove di un presunto malfunzionamento. Di conseguenza, il problema relativo al contatore \u00e8 rimasto privo di riscontri concreti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la sentenza n. 20540\/2025, la Corte di Cassazione ha confermato un principio significativo: nel caso in cui un contatore registri consumi anomali, \u00e8 responsabilit\u00e0 del gestore informare adeguatamente l&#8217;utente affinch\u00e9 quest&#8217;ultimo possa intervenire tempestivamente ed evitare un aggravarsi del danno. 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