{"id":11159,"date":"2026-03-24T09:33:29","date_gmt":"2026-03-24T08:33:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.energas.cloud\/?p=11159"},"modified":"2026-03-24T09:33:29","modified_gmt":"2026-03-24T08:33:29","slug":"convocazione-assemblea-la-pubblicazione-sul-sito-non-sostituisce-la-raccomandata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.energas.cloud\/index.php\/convocazione-assemblea-la-pubblicazione-sul-sito-non-sostituisce-la-raccomandata\/","title":{"rendered":"Convocazione assemblea: la pubblicazione sul sito non sostituisce la raccomandata"},"content":{"rendered":"<h5>Le modalit\u00e0 previste dall\u2019articolo 66 disposizioni attuative Codice civile sono inderogabili<\/h5>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 265 del 23 gennaio 2026, si \u00e8 occupato della questione relativa alla convocazione dell\u2019assemblea nelle multipropriet\u00e0 e nei condom\u00ecni. Ha ribadito il carattere inderogabile delle modalit\u00e0 stabilite dall\u2019articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, evidenziando come la pubblicazione su un sito internet non sia da ritenersi adeguata ai fini di una corretta convocazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Pubblicazione sul sito e-mail ordinaria non bastano<\/strong><\/h3>\n<p>Un multiproprietario contest\u00f2 la delibera dell\u2019assemblea che aveva proceduto alla nomina di un nuovo amministratore, sostenendo di non aver ricevuto l\u2019avviso di convocazione secondo le modalit\u00e0 previste dalla legge. Dal canto suo, il condominio difendeva la legittimit\u00e0 della convocazione, avvenuta tramite la pubblicazione dell\u2019avviso nell\u2019area riservata del sito web del complesso. Tale modalit\u00e0, introdotta con una modifica regolamentare nel 2008, era ritenuta pi\u00f9 pratica ed efficiente, considerato l\u2019elevato numero di proprietari coinvolti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Le forme inderogabili di convocazione<\/strong><\/h3>\n<p>Il Tribunale ha accolto il ricorso, richiamando l\u2019articolo 66, comma 3, delle disposizioni attuative del Codice civile, cos\u00ec come modificato dalla legge n. 220\/2012. Il giudice ha sottolineato che l\u2019avviso di convocazione deve essere comunicato esclusivamente attraverso posta raccomandata, PEC, fax o consegna a mano. L\u2019articolo 72 delle disposizioni attuative del Codice civile conferma l\u2019inderogabilit\u00e0 di tali modalit\u00e0. Di conseguenza, la pubblicazione dell\u2019avviso sul sito internet o l\u2019invio tramite e-mail ordinaria non offre garanzie sufficienti sulla ricezione e non pu\u00f2 sostituire le forme di comunicazione previste dal legislatore.<\/p>\n<p>La sentenza evidenzia l\u2019importanza della natura recettizia dell\u2019avviso di convocazione e richiama l\u2019orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la norma contenuta nell\u2019articolo 66 \u00e8 finalizzata a tutelare i principi di collegialit\u00e0 e gli interessi fondamentali del condominio. Risultano quindi escluse quelle modalit\u00e0 alternative che non consentono di documentare in modo certo la consegna all\u2019indirizzo del destinatario (Cassazione, sentenza del 18 giugno 2025, n. 16399).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Vizio di convocazione: annullabilit\u00e0 su istanza del pretermesso<\/strong><\/h3>\n<p>Il giudice sottolinea che il diritto di contestare per vizio di convocazione spetta esclusivamente al singolo condomino che ne \u00e8 stato escluso, configurandosi come un vizio procedurale che determina l&#8217;annullabilit\u00e0 e non la nullit\u00e0 della deliberazione (Cassazione, 28 maggio 2020, n. 10071). Nel caso specifico, il mancato rispetto delle forme legali ha leso il diritto del multiproprietario di partecipare al voto per la nomina del rappresentante, come previsto dall\u2019articolo 67 delle disposizioni attuative.<\/p>\n<p>La sentenza chiarisce inoltre che l\u2019autonomia regolamentare non pu\u00f2 comprimere le garanzie minime stabilite dalla legge. Anche in contesti caratterizzati da un numero elevato di partecipanti, l\u2019efficienza gestionale non giustifica il ricorso a strumenti digitali informali in sostituzione delle modalit\u00e0 tipizzate. La convocazione dell\u2019assemblea resta un atto recettizio soggetto a requisiti formali inderogabili, la cui violazione comporta l\u2019annullabilit\u00e0 della delibera su richiesta dell&#8217;interessato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le modalit\u00e0 previste dall\u2019articolo 66 disposizioni attuative Codice civile sono inderogabili &nbsp; Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 265 del 23 gennaio 2026, si \u00e8 occupato della questione relativa alla convocazione dell\u2019assemblea nelle multipropriet\u00e0 e nei condom\u00ecni. 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