{"id":11169,"date":"2026-03-24T09:41:05","date_gmt":"2026-03-24T08:41:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.energas.cloud\/?p=11169"},"modified":"2026-03-24T09:41:05","modified_gmt":"2026-03-24T08:41:05","slug":"lassemblea-non-puo-addebitare-a-un-solo-condomino-le-spese-per-danni-alle-parti-comuni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.energas.cloud\/index.php\/lassemblea-non-puo-addebitare-a-un-solo-condomino-le-spese-per-danni-alle-parti-comuni\/","title":{"rendered":"L\u2019assemblea non pu\u00f2 addebitare a un solo cond\u00f2mino le spese per danni alle parti comuni"},"content":{"rendered":"<h5>L\u2019attribuzione di una colpa e il conseguente addebito di una spesa sono prerogative esclusive dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria<\/h5>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;assemblea condominiale non ha facolt\u00e0 di attribuire a un singolo condomino le spese relative alla riparazione delle parti comuni dell&#8217;edificio, a meno che non sia stata previamente accertata in sede giudiziale la sua responsabilit\u00e0. Tali spese devono essere distribuite tra tutti i cond\u00f2mini in base alle rispettive quote, con la possibilit\u00e0 per il condominio di rivalersi successivamente contro il soggetto responsabile. Questo principio \u00e8 stato ribadito dal Tribunale di Genova con la sentenza n. 432, pubblicata il 3 febbraio 2026.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>I fatti<\/strong><\/h3>\n<p>La controversia nasce da una delibera dell&#8217;assemblea condominiale che aveva imputato esclusivamente a una cond\u00f2mina il costo relativo ai lavori di spurgo e alla sostituzione di un tratto della tubazione condominiale per lo scarico delle acque reflue. La decisione dell\u2019assemblea si basava su una presunta responsabilit\u00e0 della cond\u00f2mina, accusata di aver causato il danneggiamento della tubazione a causa della crescita incontrollata delle radici di una magnolia situata nella sua propriet\u00e0 esclusiva.<\/p>\n<p>La cond\u00f2mina, ritenendo la delibera illegittima o soggetta a possibile annullamento per violazione dei criteri legali di ripartizione delle spese stabiliti dall&#8217;articolo 1123 del Codice Civile, avviava la procedura di mediazione e, successivamente, il giudizio. A seguito dell\u2019introduzione della mediazione e in vista dell&#8217;imminente contenzioso giudiziario, l&#8217;assemblea adottava una nuova delibera che prevedeva la ripartizione della spesa tra tutti i cond\u00f2mini sulla base dei millesimi di propriet\u00e0, sebbene con la riserva di richiedere successivamente l&#8217;importo alla cond\u00f2mina attrice.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>I poteri dell\u2019assemblea<\/strong><\/h3>\n<p>Presentandosi in giudizio, il condominio ha sollevato, come questione preliminare, la nullit\u00e0 dell&#8217;atto introduttivo dell\u2019impugnazione. Passando al merito, ha inizialmente sostenuto che la prima delibera non rappresentava un addebito definitivo e che, in ogni caso, la seconda delibera avrebbe eliminato qualsiasi effetto dannoso, facendo venir meno l&#8217;interesse della cond\u00f2mina ad agire e decretando la cessazione della materia del contendere.<\/p>\n<p>Il Tribunale ha tuttavia accolto la posizione della cond\u00f2mina, sottolineando che l\u2019assemblea di condominio non pu\u00f2 esercitare funzioni giurisdizionali. Non le \u00e8 quindi consentito stabilire la responsabilit\u00e0 di un cond\u00f2mino per danni causati a parti comuni n\u00e9 derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese.<\/p>\n<p>La sentenza chiarisce che l\u2019assemblea condominiale svolge funzioni di natura amministrativa e gestionale, ma non ha il compito di deliberare su diritti o responsabilit\u00e0 individuali dei singoli condomini. Di conseguenza, ha la facolt\u00e0 di approvare le spese relative alla manutenzione delle parti comuni e di distribuirle secondo i criteri previsti dalla legge o stabiliti convenzionalmente, ma non pu\u00f2 assumere il ruolo di organo giudicante. La determinazione di una colpa e l\u2019eventuale imputazione di una spesa come risarcimento per danni spettano unicamente all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, a meno che il condomino interessato non riconosca spontaneamente la propria responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Conclusioni<\/strong><\/h3>\n<p>Nel caso analizzato, la delibera contestata ha attribuito l\u2019intero onere economico all\u2019attrice basandosi su un presunto nesso causale, mai realmente verificato, andando cos\u00ec oltre le proprie competenze e violando i criteri legali di riparto.<\/p>\n<p>Il Tribunale ha inoltre respinto l\u2019eccezione di cessazione della materia del contendere avanzata dal condominio. Ha rilevato che la revoca della delibera in questione \u00e8 avvenuta solo dopo l\u2019avvio della procedura di mediazione e in prossimit\u00e0 dell\u2019azione legale, circostanza che non esclude l\u2019interesse della cond\u00f2mina a ottenere una dichiarazione giudiziale sull\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019atto originario. Una simile pronuncia risulta rilevante, almeno per la regolamentazione delle spese legali, considerato che la difesa del condominio ha peraltro continuato a sostenere con fermezza la validit\u00e0 dell\u2019addebito esclusivo.<\/p>\n<p>In questo contesto, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale. Tale principio prevede che, anche qualora venga meno l&#8217;oggetto del contendere, il giudice sia tenuto a stabilire quale delle parti avrebbe prevalso al fine di attribuire correttamente le spese processuali. Ritenendo che il condominio abbia adottato un atto illegittimo, da cui \u00e8 scaturito il giudizio, il Tribunale ha deciso di porre tali spese a carico dello stesso condominio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019attribuzione di una colpa e il conseguente addebito di una spesa sono prerogative esclusive dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria &nbsp; L&#8217;assemblea condominiale non ha facolt\u00e0 di attribuire a un singolo condomino le spese relative alla riparazione delle parti comuni dell&#8217;edificio, a meno che non sia stata previamente accertata in sede giudiziale la sua responsabilit\u00e0. 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