{"id":11175,"date":"2026-03-24T09:44:28","date_gmt":"2026-03-24T08:44:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.energas.cloud\/?p=11175"},"modified":"2026-03-24T09:44:28","modified_gmt":"2026-03-24T08:44:28","slug":"ripartizione-delle-spese-condominiali-in-parti-uguali-come-funziona","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.energas.cloud\/index.php\/ripartizione-delle-spese-condominiali-in-parti-uguali-come-funziona\/","title":{"rendered":"Ripartizione delle spese condominiali in parti uguali: come funziona?"},"content":{"rendered":"<p>In un condominio, le spese non vengono sempre ripartite utilizzando le tabelle millesimali, ovvero seguendo il criterio dei millesimi di propriet\u00e0. Pu\u00f2 accadere, infatti, che tali costi vengano suddivisi in parti uguali tra i condomini. Sebbene la regola generale preveda che le spese relative alla manutenzione delle parti comuni siano distribuite in base al valore della propriet\u00e0, esiste comunque un&#8217;alternativa legale che permette di ripartirle equamente senza tenere conto del valore specifico di ciascuna unit\u00e0 immobiliare.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>I riferimenti codicistici<\/strong><\/h3>\n<p>L&#8217;articolo 1123 del Codice civile prevede che le spese necessarie per la manutenzione e l&#8217;uso delle parti comuni dell&#8217;edificio, per l&#8217;erogazione dei servizi di interesse collettivo e per le innovazioni approvate dalla maggioranza siano ripartite tra i condomini in base al valore proporzionale della propriet\u00e0 di ciascuno, salvo che non venga stabilito un diverso accordo.<\/p>\n<p>Il principio enunciato in questo articolo \u00e8 quello della proporzionalit\u00e0, rappresentando la norma generale secondo cui chi detiene una quota maggiore dell&#8217;immobile deve contribuire con una somma superiore alle spese comuni. Tuttavia, il riferimento alla possibilit\u00e0 di un diverso accordo indica chiaramente che tale criterio non \u00e8 immutabile, consentendo dunque ai condomini di concordare un diverso metodo per suddividere le spese.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>La deroga al criterio legale<\/strong><\/h3>\n<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22824\/2013, ha stabilito che \u00e8 possibile derogare al criterio legale di ripartizione delle spese condominiali, purch\u00e9 ci sia un accordo valido tra tutti i cond\u00f2mini che disponga la suddivisione equa delle spese tra tutte le unit\u00e0 immobiliari. Questa scelta, infatti, si discosta dal principio di proporzionalit\u00e0 previsto dal sistema millesimale, introducendo un criterio uniforme che comporta effetti economici differenti.<\/p>\n<p>Perch\u00e9 tale ripartizione delle spese in parti uguali sia ritenuta valida, non basta una semplice delibera assembleare approvata a maggioranza. Una decisione di questo tipo violerebbe l&#8217;articolo 1123 del Codice Civile e potrebbe essere oggetto di contestazioni o impugnazioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>L\u2019accordo unanime<\/strong><\/h3>\n<p>Per modificare i criteri di ripartizione delle spese in condominio \u00e8 indispensabile raggiungere un accordo unanime, formalizzato attraverso un documento approvato da tutti i cond\u00f2mini. Questo accordo pu\u00f2 essere inserito direttamente nel regolamento condominiale contrattuale, solitamente redatto dal costruttore e accettato dai singoli proprietari al momento del rogito. In alternativa, \u00e8 possibile adottare un accordo scritto separato che modifichi il regolamento esistente, a condizione che venga sottoscritto da tutti i proprietari senza eccezioni.<\/p>\n<p>Per garantire che tale accordo rimanga vincolante anche per eventuali futuri acquirenti delle unit\u00e0 immobiliari dello stabile, \u00e8 fondamentale che sia integrato nel regolamento condominiale contrattuale. In mancanza di ci\u00f2, deve essere richiamato negli atti di compravendita o registrato nei pubblici registri immobiliari, cos\u00ec da renderlo opponibile ai terzi. Se queste condizioni non vengono rispettate, il nuovo proprietario potrebbe non essere obbligato a rispettare la deroga rispetto ai criteri legali di ripartizione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In un condominio, le spese non vengono sempre ripartite utilizzando le tabelle millesimali, ovvero seguendo il criterio dei millesimi di propriet\u00e0. 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