{"id":11185,"date":"2026-04-09T15:25:13","date_gmt":"2026-04-09T13:25:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.energas.cloud\/?p=11185"},"modified":"2026-04-09T15:25:13","modified_gmt":"2026-04-09T13:25:13","slug":"allagamento-lo-stato-di-emergenza-dellarea-non-esonera-il-comune-dal-risarcimento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.energas.cloud\/index.php\/allagamento-lo-stato-di-emergenza-dellarea-non-esonera-il-comune-dal-risarcimento\/","title":{"rendered":"Allagamento, lo stato di emergenza dell\u2019area non esonera il Comune dal risarcimento"},"content":{"rendered":"<h5>Il dato sull\u2019eccezionalit\u00e0 delle piogge prova il caso fortuito solo se riguarda il punto preciso in cui sorge l\u2019immobile danneggiato<\/h5>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Comune \u00e8 tenuto a risarcire il proprietario dell\u2019appartamento allagatosi a causa di abbondanti piogge anche in un\u2019area dove fosse stato dichiarato lo stato di emergenza. Lo ha precisato l<a href=\"https:\/\/i2.res.24o.it\/pdf2010\/S24\/Documenti\/2026\/04\/08\/AllegatiPDF\/8474_2026_ORDINANZA.pdf\">\u2019ordinanza di Cassazione 8474\/2026 depositata il 4 aprile.<\/a><\/p>\n<h3><strong>I fatti<\/strong><\/h3>\n<p>La proprietaria di un immobile, danneggiato dall&#8217;invasione di acque reflue, si \u00e8 rivolta ai giudici supremi dopo aver visto respinta la sua richiesta di risarcimento sia in primo che in secondo grado contro il Comune. La donna ha sottolineato che, da oltre vent&#8217;anni, le infrastrutture fognarie comunali risultano del tutto inadeguate a causa della notevole crescita demografica della zona. Questa inefficienza ha portato a frequenti collassi del sistema di drenaggio comunale, causando ripetuti allagamenti delle strade circostanti.<\/p>\n<p>Nel contesto dell\u2019allagamento che aveva colpito la sua propriet\u00e0, la proprietaria evidenziava l\u2019evidente inadeguatezza del collettore fognario, giudicato nettamente sottodimensionato. Tale criticit\u00e0 era confermata dal fatto che l\u2019episodio pi\u00f9 recente era stato preceduto da altri allagamenti, seppur di minore gravit\u00e0. Il Comune, dal canto suo, respingeva tali accuse, attribuendo la causa alla straordinariet\u00e0 delle precipitazioni e invocando il caso fortuito, ritenuto sufficiente per escludere la propria responsabilit\u00e0 ai sensi dell\u2019articolo 2051 del Codice civile. La proprietaria, inoltre, contestava le conclusioni del consulente tecnico nominato dal giudice, il quale aveva basato la propria analisi su dati pluviometrici riferiti a comuni limitrofi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Il contesto specifico<\/strong><\/h3>\n<p>La Cassazione accoglie le richieste, evidenziando la scarsa chiarezza della documentazione presentata nel dimostrare l\u2019eccezionalit\u00e0 dell\u2019evento atmosferico. I giudici sottolineano che la verifica del caso fortuito deve basarsi principalmente su dati scientifici di natura statistica, come i dati pluviometrici, riferiti al contesto specifico in cui si trova il bene oggetto di custodia.<\/p>\n<p>La relazione del consulente tecnico d&#8217;ufficio, presentata ai giudici, non pu\u00f2 essere considerata nulla in ogni caso. Le conclusioni raggiunte dal perito devono infatti essere valutate e integrate con la documentazione fornita dalle parti in causa. Tra i compiti assegnati all\u2019ausiliario del giudice vi era l\u2019identificazione di ulteriori concause rispetto allo stato del sistema fognario del Comune. Queste concause potevano essere preesistenti, concomitanti o sopravvenute e attribuibili a fattori esterni di origine naturale, interventi di terzi o responsabilit\u00e0 della stessa propriet\u00e0, capaci di eludere, aggravare o compensare le cause eventualmente accertate delle infiltrazioni. Tra le possibili concause \u00e8 stata evidenziata anche l\u2019eccezionalit\u00e0 delle precipitazioni atmosferiche.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>La violazione dell\u2019obbligo di custodia<\/strong><\/h3>\n<p>Deve invece essere riconosciuta, sottolineano i giudici di legittimit\u00e0, la violazione dell&#8217;obbligo di custodia da parte del Comune. Quest&#8217;ultimo non ha fornito dati pluviometrici specifici relativi all&#8217;area interessata dall&#8217;allagamento, ma si \u00e8 limitato a presentare informazioni provenienti da zone vicine, acquisite attraverso fonti non certe o ufficialmente accreditate. Inoltre, si ribadisce che nemmeno la dichiarazione dello stato di emergenza da parte delle autorit\u00e0 pubbliche rappresenta di per s\u00e9 una prova sufficiente per dimostrare la presenza di un caso fortuito. Solo i dati rilevati da fonti autorevoli e strettamente riferiti alla zona precisa in cui l&#8217;immobile \u00e8 situato possono avere valore in tal senso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il dato sull\u2019eccezionalit\u00e0 delle piogge prova il caso fortuito solo se riguarda il punto preciso in cui sorge l\u2019immobile danneggiato &nbsp; Il Comune \u00e8 tenuto a risarcire il proprietario dell\u2019appartamento allagatosi a causa di abbondanti piogge anche in un\u2019area dove fosse stato dichiarato lo stato di emergenza. 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