{"id":11245,"date":"2026-11-06T18:29:50","date_gmt":"2026-11-06T17:29:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.energas.cloud\/?p=11245"},"modified":"2026-11-06T18:30:14","modified_gmt":"2026-11-06T17:30:14","slug":"11245","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.energas.cloud\/index.php\/11245\/","title":{"rendered":"La responsabilit\u00e0 dell\u2019amministratore di condominio \u00e8 qualificata"},"content":{"rendered":"<h5>Essere vittima di una truffa non esonera automaticamente da responsabilit\u00e0 se l\u2019evento \u00e8 stato agevolato dall\u2019inosservanza degli obblighi professionali<\/h5>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Secondo il Tribunale di Milano, nella sentenza del 17 settembre 2026, n. 7130, essere vittima di una frode non esclude la responsabilit\u00e0 per i bonifici autorizzati senza le necessarie verifiche. All\u2019amministratore di condominio \u00e8 infatti richiesta oggi una diligenza qualificata, in ragione delle nuove e specifiche mansioni che caratterizzano il contratto di amministrazione, disciplinate dagli articoli 1129\u20131131 del Codice civile. Prima della riforma del condominio, invece, la giurisprudenza limitava la responsabilit\u00e0 dell\u2019amministratore ai soli casi di inosservanza della diligenza ordinaria del buon padre di famiglia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Il caso<\/strong><\/h3>\n<p>All\u2019origine dell\u2019attuale decisione vi \u00e8 una truffa ai danni dell\u2019amministratore: dal conto corrente di un condominio erano stati effettuati cinque bonifici, per un totale di 31.380 euro, a favore di soggetti estranei alla gestione. L\u2019amministratore li aveva autorizzati dopo aver ricevuto la telefonata di un uomo che, presentandosi come operatore della banca, aveva segnalato operazioni sospette e chiesto i codici Otp ricevuti via sms. L\u2019amministratore e una collaboratrice avevano seguito le istruzioni. Solo in seguito una dipendente si era accorta che le transazioni erano in uscita. L\u2019amministratore aveva denunciato la frode, ma una relazione tecnica aveva rilevato carenze nella sicurezza informatica dello studio e vulnerabilit\u00e0 al phishing. Il condominio aveva quindi chiesto il risarcimento, mentre l\u2019ex amministratore aveva contestato la propria responsabilit\u00e0 e chiamato in causa la compagnia assicurativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>La diligenza professionale<\/strong><\/h3>\n<p>Il Tribunale accoglie la domanda e condanna l\u2019ex amministratore al risarcimento di 31.380 euro, oltre agli interessi. Richiamando gli articoli 1129, 1130 e 1131 del Codice civile e, per quanto compatibile, la disciplina del mandato, il giudice milanese applica l\u2019articolo 1176, secondo comma, del Codice civile, che impone di valutare la diligenza in relazione alla natura dell\u2019attivit\u00e0 esercitata. Il convenuto amministrava pi\u00f9 condom\u00ecni, avvalendosi di collaboratori e strumenti informatici. Secondo il giudice, questa organizzazione richiedeva una diligenza qualificata, superiore a quella ordinaria. L\u2019amministratore aveva invece comunicato i codici OTP senza effettuare controlli preventivi, verificando la destinazione delle operazioni solo dopo averle autorizzate. Assumono rilievo anche gli avvisi antifrode pubblicati sul sito della banca gi\u00e0 dal 2019 e le criticit\u00e0 informatiche riscontrate nello studio. La conoscenza delle indicazioni di prevenzione e l\u2019adozione di adeguate misure di protezione rientravano, secondo il Tribunale, negli obblighi professionali dell\u2019amministratore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Frode e manleva assicurativa<\/strong><\/h3>\n<p>La condotta dei truffatori non esclude la responsabilit\u00e0 contrattuale del professionista quando la sua negligenza abbia agevolato il verificarsi del danno. All\u2019amministratore non si contesta di aver materialmente commesso la frode, ma di non aver adottato le cautele imposte dai doveri di prudenza e controllo. Il Tribunale accoglie anche la domanda di manleva nei confronti dell\u2019assicurazione, respingendo l\u2019eccezione secondo cui la garanzia non sarebbe operante perch\u00e9 il danno \u00e8 stato provocato da terzi. L\u2019inadempimento dell\u2019assicurato costituisce infatti il presupposto della responsabilit\u00e0 civile rilevante ai fini della copertura. La compagnia \u00e8 quindi tenuta a tenerlo indenne dagli importi riconosciuti e dalle spese di giudizio, nei limiti previsti dalla polizza e con applicazione della franchigia di 2.500 euro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Conclusioni<\/strong><\/h3>\n<p>La decisione sottolinea che la sicurezza informatica \u00e8 parte della diligenza professionale. Verificare le comunicazioni sospette, non condividere codici di autenticazione e proteggere adeguatamente i sistemi dello studio sono cautele essenziali per chi gestisce risorse altrui. Essere vittima di una frode non esonera automaticamente da responsabilit\u00e0 se l\u2019evento \u00e8 stato agevolato dall\u2019inosservanza degli obblighi professionali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Essere vittima di una truffa non esonera automaticamente da responsabilit\u00e0 se l\u2019evento \u00e8 stato agevolato dall\u2019inosservanza degli obblighi professionali &nbsp; Secondo il Tribunale di Milano, nella sentenza del 17 settembre 2026, n. 7130, essere vittima di una frode non esclude la responsabilit\u00e0 per i bonifici autorizzati senza le necessarie verifiche. 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