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Nessun cartello per la telecamera privata anche se è installata su muro comune

Sono ammissibili se non ostacolano il pari uso e il decoro: devono essere però puntate solo sulla proprietà di chi le installa

 

Secondo il Tribunale di Catania, sezione III civile, con la sentenza 4262/2025, l’installazione di una videocamera di sorveglianza privata in un condominio non richiede la presenza di cartelli di segnalazione. In base a quanto stabilito dagli articoli 1102 e 1122 del Codice Civile, il privato ha facoltà di ancorare il sistema di sorveglianza sulle parti comuni dell’immobile, purché vengano rispettate determinate condizioni, oltre alla necessità di informare preventivamente l’amministratore. Tali condizioni prevedono che l’installazione non alteri l’uso originario dell’area, non limiti la possibilità per gli altri condomini di utilizzare anch’essi lo spazio comune e non comprometta il decoro architettonico dell’edificio. La sentenza è stata emessa in seguito alla contestazione di una delibera condominiale che aveva ordinato la rimozione delle telecamere installate da una coppia di condomini, vittime ripetute di furti. La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) aveva evidenziato che le videocamere erano rivolte esclusivamente verso le parti di immobile di proprietà dei proprietari che le avevano installate. Tuttavia, alcuni condomini si erano opposti comunque alla loro presenza. Le ragioni principali? L’assenza di segnalazione delle telecamere e l’utilizzo di una porzione del muro condominiale per la loro installazione.

I giudici chiariscono che, nel caso di un impianto di videosorveglianza privato, cioè installato da un singolo condomino e non dal condominio, non sussiste l’obbligo di esporre cartelli informativi, a condizione che la telecamera sia collocata all’interno dell’appartamento o sul balcone e registri esclusivamente l’area privata, come ad esempio il proprio veicolo nel cortile, senza riprendere spazi comuni o ledere la privacy di terzi. Diversamente, qualora le telecamere private inquadrino zone comuni o proprietà altrui, diviene necessario installare cartelli informativi che specifichino il titolare del trattamento, le finalità dello stesso, il periodo di conservazione dei dati raccolti e i diritti degli interessati, in conformità alle direttive del Garante della privacy.

L’installazione sul muro condominiale non ostacolava in alcun modo l’uso del muro da parte di altri e occupava uno spazio estremamente ridotto. Inoltre, una delle telecamere in questione riprendeva anche una parte delle aree comuni condominiali. Quest’ultima non doveva essere rimossa, ma poteva rimanere installata semplicemente regolando l’angolazione del suo campo visivo. È bene sottolineare che la delibera dell’assemblea condominiale è richiesta esclusivamente per l’installazione di sistemi di videosorveglianza sulle parti comuni. Al contrario, per gli impianti installati dai condomini all’interno delle loro abitazioni o relative pertinenze, non è necessario alcun tipo di approvazione da parte dell’assemblea.