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Condominio che aspetta a chiudere un vecchio debito non può rivalersi sui nuovo proprietari

La decisione dell’assemblea condominiale di rinviare la ripartizione dei debiti contestati da condominio in sede giudiziale può comportare effetti pregiudizievoli per i condòmini, soprattutto in presenza di procedimenti giudiziari vecchi.

Può succedere che l’assemblea decida di opporsi ad un decreto ingiuntivo notificato al condominio, da parte di un terso creditore e di fronte di un mancato riconoscimento della provvisoria esecuzione del decreto “opposto” deliberi di rinviare la ripartizione delle spese ingiunte. In generale, il motivo di rinvio ha lo scopo di evitare l’immediato esborso economico dei condòmini, soprattutto se si tratta di spese importanti, con la speranza che il condominio ottenga una sentenza favorevole o solo per prendere più tempo.

Effettuando quest’azione, considerando le lungaggini dei procedimenti giudiziari, le spese per un debito condominiale pregresso potrebbero essere oggetto di ripartizione dopo diversi anni, in conseguenza di una sentenza definitiva. Nel frattempo, potrebbe cambiare la composizione dell’assemblea, con l’ingresso di nuovi condòmini, prendendo il posto nel tempo nella proprietà degli immobili.

Nell’ipotesi l’amministratore è costretto a rivolgere la richiesta di pagamento anche ai nuovi proprietari, cioè a coloro che risultano nel momento in cui le spese debbono essere pagate, a seguito di un’approvazione del relativo riparto, con il rischio che le stesse spesse vengano contestate da nuovo acquirente dell’immobiliare. Infatti, nel caso di avvicendamento nella proprietà degli immobili in condominio è possibile che i nuovi acquirenti si rifiutino di pagare i debiti pregressi di oltre due anni.

In ogni caso, nei confronti del vecchio proprietario non può essere emesso alcun decreto ingiuntivo per morosità nel pagamento degli oneri condominiali, in quanto “non più condomino”.

Il criterio legittimante tale soluzione lo si ravvisa nella perdita della qualità di condominio. Tale criterio è stato confermato nella sentenza del Tribunale di Roma n. 17800 del 16/11/2021, confermando l’improcedibilità del condominio, con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nel confronti del precedente proprietario dell’immobile, ricordando che il debito è azionabile nel confronti del cedente in sede di cognizione o ingiunzione ordinaria.

La vicenda giudiziaria alla base di questa sentenza riguardava un debito condominiale, che veniva ripartito e approvato dopo oltre 10 anni, a seguito sentenza di condanna del condominio da parte della Corte di appello e poi ingiunto, pro quota, dall’amministratore all’attuale proprietaria di un appartamento, che era oggetto di più trasferimenti di proprietà nel tempo. Il tribunale di Roma ha sottolineato che il condominio dall’inizio avrebbe dovuto procedere a ripartire le somme oggetto di decreto ingiuntivo notificato dal terzo creditore evitando di far decorrere la prescrizione del credito nei confronti dei vari proprietari dell’appartamento, in qualità di ex condomini.

Tale mancanza di ripartizione, da parte del condominio, portava il Tribunale di Roma a dichiarare estinto il credito condominiale per prescrizione ed a revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’ultima proprietaria dell’appartamento.

SuperBonus

No Superbonus per gli edifici con unico proprietario, se non prevale l’abitativo.

La superficie delle pertinenze non si considera nei calcoli della prevalenza abitativa. E se prevale il non residenziale gli edifici con unico proprietario e da due a quattro unità immobiliari si comportano diversamente dai condomini.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che “possibile fruire del superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%. Sono escluse la possibilità di beneficiare del superbonus per le spese relative ad interventi realizzati sulle singole unità non residenziali”.

Ma nei condomini questa regola non vale: fin dalla circolare 24/E/2020 in questo caso “è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari abitative”. Negli edifici “monoproprietario” se prevale il non residenziale non si può usufruire del 110%.

SuperBonus

Superbonus – proroga a fine 2022, per le unifamiliari richiede 30% dell’intero intervento.

La legge di Bilancio proroga a fine 2022 il Superbonus 110% per gli interventi sulle “villette”, senza più legami con l’Isee e sull’abitazione principale del soggetto beneficiario. Attualmente fa riferimento alla sola condizione del raggiungimento di una quota prefissata di lavori alla data del 30 giugno 2022.

Il nuovo comma 8-bis dell’articolo 119 del Dl 34/2020 prevede che “per gli interventi realizzati dalle persone fisiche”…”la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stai effettuati i lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Eliminato il rischio che questa scadenza fosse rivolta anche agli interventi realizzati dai singoli condomini in presenza del “trainante” condominiale, la condizione interessa edifici unifamiliari e unità in contesti plurifamiliari ma dotate di accesso autonomo e funzionalmente indipendenti, qualifica che è interesse del contribuente far valere quando l’intervento condominiale è precluso.

30 giugno = lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Non ci sono ulteriori chiarimenti perciò è possibile fa riferimento alla risposta ad interpello n. 791/2021, dove l’Agenzia ha esaminato il testo del comma 8-bi; in cui era richiesto alle persone fisiche “monoproprietarie” degli edifici da due a quattro unità distintamente accatastate, di raggiungere un ammontare di lavori almeno pari al 60% dell’intervento complessivo, questo però sempre entro il 30 giugno 2022.

La percentuale di legge va commisurata “all’intervento complessivamente considerato” e non solo alle spese agevolate.

In attesa di ulteriori chiarimenti, c’è il rischio che il 30% dei lavori sia una frazione che comprende tutti i lavori ipotizzati, sia al 110% che con bonus minori, comprese le spese “fuori bonus”

Pertanto non risulta ancora affrontato il problema delle “varianti” intervenute dopo il 30 giugno, il quale potrebbe influire sul totale delle spese e sul calcolo percentuale ma che non dovrebbero comportare a conseguenze negativa sulla legittimità della proroga.

Informazioni utili

Equivoco sui prezzari – rischio blocco dei bonus edilizi.

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha divulgato la circolare 16/E la quale sembra impedire l’utilizzo dei prezzari della casa editrice DEI per

Per i lavori fuori dall’Ecobonus

Prima del Decreto legge Antifrodi, per i lavori di ristrutturazione, sismabonus ordinario e bonus facciate la congruità delle spese non era richiesta, prima del Decreto legge Antifrodi. Il Dl 157/2021 prevede l’emanazione di uno specifico Dm del Mite, il quale arriverà dopo la conversione in legge. Però il Dl 157 contiene anche i criteri residuali:

  • prezzari regionali,
  • listini ufficiali,
  • listini delle camere di commercio,
  • prezzi di correnti di mercato del luogo.

Questa lista sembra escludere i prezzari Dei, rischiando di rendere “non congrue” molte spese. La situazione diventa paradossale nel caso in cui la congruità era già richiesta prima del Dl Antifrodi per alcuni lavori di sismabonus al 110%. In queste ipotesi, la congruità era spessa attestata usando i prezzari Dei, seguendo una prassi formalizzata dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’attualizzazione del Dm 58/2017.

Prezzari inutilizzabili

In base al circolare 16/E, i prezzari Dei rischierebbero di diventare inutilizzabili.

Antonio Piciocchi di Deloitte suggerisce che l’Agenzia delle Entrate faccia un intervento rapido, esplicita ed ufficiale sul fatto che il prezzario Dei rientri tra i “listini ufficiali”, annullando gli effetti dell’ingiustificata distinzione operata in Circolare.

Risparmio

GEOTERMICO – Risparmio energetico e tecnologie Green in condominio.

Il “Patto di Glasgow” chiede di limitare a 1,5 gradi di riscaldamento globale, in modo da ridurre le emissioni di gas serra. Sia il pubblico che il privato possono fare la loro parte.

Una soluzione poco utilizzata è la geotermia. In caso si tratti di ristrutturazione di un condominio, realizzare un impianto geotermico può risultare complicato ma in caso di nuova costruzione potrebbe essere semplice e un’ottima soluzione.

Gli impianti geotermici possono fornire alle abitazioni acqua calda per il riscaldamento invernale e sostituire i condizionatori d’estate, tutto ciò è possibile sfruttando il calore naturale della terra. In un contesto residenziale è consigliabile il “sistema chiuso terra-acqua”, a sonde verticali, in modo che occupi meno spazio. Un impianto del geotermico può richiedere poca manutenzione e che duri una decina d’anni.

I vantaggi.

La manutenzione viene fatta sulla pompa di calore, la quale assicura una prestazione per circa 25 anni. L’energia geotermica recuperata dal terreno può essere incrementata con un sistema di recupero energetico ad integrazione.

Per passare alla geotermia è utile studiare alcuni fattori:

  • condizioni del sito – conducibilità termica del sottosuolo;
  • spazi necessari;
  • dimensioni delle sonde geotermiche;
  • fabbisogno del condominio;
  • assenza di vincoli normativi e autorizzativi.
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Dal 1 Gennaio 2022 il limite dei contanti è sceso a 1000euro.

L’art. 1129 del Codice Civile, stabilisce che “l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi su uno specifico conto corrente , postale o bancario, intestato al condominio”. L’amministratore non è in grado di pagare con danaro contanti i fornitori condominiali a mente degli articoli 25bis e ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.

Non bisogna dimenticare che per l’amministratore condominiale la “possibilità di confusione tra patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini” è motivo di revoca del mandato. La trasparenza gestionale impone la tracciabilità di tutti i movimenti, in entrata e in uscita, che interessano il condominio negli edifici.

Dal 1° gennaio 2022, questa soglia si è abbassata a mille euro. Appare utile ricordare strumenti alternativi al contante e sono:

  • assegno;
  • bonifico;
  • addebito diretto;
  • carte di pagamento;
  • servizi di pagamento via internet o su dispositivi portatili.

Questa norma era già stata prevista dal 2019 dalla legge n. 157/2019, che era andato a modificare l’art. 49 del Dlgs 231/3007.

Ciò significa che l’amministratore non potrà più accettare contanti dai condomini per il pagamento delle quote condominiali per importi superiori a mille euro.

Allo stesso modo, l’amministratore non potrà più pagare in contanti i professionisti che prestano attività d’opera intellettuale in favore del condominio, a fronte di parcelle superiori a mille euro. Sarà possibile frazionare i pagamenti superiori a mille usando pagamenti tracciabili per la parte oltre mille euro, ma la soglia massima del contante rimane 999 euro.

Infine, in caso la violazione della orma comporterà l’applicazione di sanzioni in capo agli autori, correnti da un minimo mille euro; mentre è prevista la sanzione da 3.000 a 15.000 euro per chi non comunica la violazione pur essendo tenuto a farlo.

 

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Potere di Spesa dell’Amministratore

Ratifica.

L’assemblea di condominio può accettare le spese fatte dall’amministratore, che siano ordinarie e/o straordinarie, senza un autorizzazione anticipato purché non siano voluttuarie o gravose.

Rimborso.

L’articolo 1134 del Codice Civile consente il rimborso al condominio delle spese sostenute senza autorizzazione solo in caso di urgenza. Mentre l’articolo successivo, nonché il 1135, non contiene analogo divieto di rimborso delle spese non urgenti dall’amministratore nell’interesse comune.

Polizza Assicurativa.

E’ configurabile la ratifica del contratto di assicurazione del condominio stipulato dall’amministratore, qualora il premio sia stato regolarmente pagato all’assicuratore con approvazione annuale da parte dell’assemblea dei rendiconti di spesa.

Approvazione Indiretta

L’approvazione dell’azione dell’amministratore può emergere anche dal fatto che l’assemblea condominiale abbia approvato il consuntivo che esponeva la spesa, senza una specifica deliberazione né preventiva esposizione della questione.

Inerenza

Unico limite della spesa dell’amministratore è collegata alla gestione condominiale. Il che significa che se la delibera dell”assemblea dei condomini ratifichi una spesa priva di inerenza alla gestione condominiale la stessa va considerata nulla, non annullabile.

SuperBonus

Non solo SuperBonus – I bonus edilizi nel 2022

Con la legge di Bilancio 2022 si è cercato di armonizzare le diverse detrazioni fiscali previste per il settore dell’edilizia seppur prevedendo proroghe differenti. Il SuperBonus del 110% è quello con maggior interesse da parte della comunità condominiale, ma da punto di vista temporale è quello che richiede più impegno nonostante ci siano state le ultime semplificazioni procedurali. 

Consigli ai condòmini per evitare problemi nell’accesso ai bonus:

  • Avvalersi di un amministratore competente e professionista che sappia come informare l’assemblea e rapportarsi con le diverse figure coinvolte;
  • Far verificare ad un avvocato specializzato in materia condominiale, nominato dall’assemblea, i vari contratti da sottoscrivere in modo da verificare che non siano svantaggiosi o anche dannosi per gli interessati.

Non c’è solo il superbonus.

Dove non si riesca ad usufruire del superbonus 110% principalmente a causa dell’impossibilità di raggiungere un’adeguata riqualificazione tramite superamento delle due classi energetiche, ci si può approcciare alla ristrutturazione dell’edificio abbinando almeno altri due “bonus” che consentono di ottenere ugualmente importanti vantaggi, l’unico problema è che attualmente la loro scadenza è prevista per il 2022.

Tra gli abbinamenti possibili da evidenziare:

  • Bonus facciate con detrazione scesa al 60% con scadenza al 31 dicembre 2022;
  • Abbattimento delle barriere architettoniche con detrazione fiscale prevista del 75% e scade il 31 dicembre 2022. 

La combinazione di queste due detrazioni fiscali consente di ristrutturare in buona parte l’esterno e l’interno di un edificio ma è possibile anche apportare delle migliorie per una gestione intelligente della propria abitazione tramite automazione degli impianti.

PRINCIPALI BONUS:

  • Superbonus 110%;
  • Ecobonus semplice 2022 50% – 65% – 70% – 75%;
  • Bonus ristrutturazioni 50%;
  • Bonus facciate 60%;
  • Bonus abbattimento architettoniche 75%;
  • Bonus giardini 36%;
  • Bonus mobili 50%;
  • Bonus idrico – contributo fino a 1.000euro per le spese relative alla sostituzione di rubinetti e sanitari.

Per evitare e prevenire le frodi tramite i bonus edilizi le nuove regole entrate in vigore con il decreto Antifrode e riprese nella manovra di Bilancio 2022, prevedono per chi sceglie di usare lo sconto fattura o la cessione del credito l’obbligo sia del visto di conformità, che dell’asseverazione tecnica per la congruità dei prezzi questo per tutte le agevolazioni fiscali elencate che possono usufruire delle due opzioni.

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