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Privacy al mercoledì: la riservatezza nelle pratiche relative agli animali domestici in condominio

La presenza di animali domestici nei condomini è un fenomeno in crescita e impone la necessità di una regolamentazione che rispetti anche le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). La gestione dei dati personali dei proprietari di animali deve seguire i principi di liceità, minimizzazione e proporzionalità previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, garantendo che il trattamento delle informazioni avvenga solo per finalità legittime e nel pieno rispetto della riservatezza delle persone interessate.

Le informazioni che l’amministratore può raccogliere

Il condominio, in qualità di titolare del trattamento, ha il compito di assicurare che le informazioni relative ai proprietari degli animali vengano raccolte esclusivamente per scopi leciti e in conformità al principio di minimizzazione dei dati (articolo 5 del GDPR). In pratica, l’amministratore non può raccogliere informazioni eccessive o non necessarie per la gestione degli spazi comuni, come ad esempio l’identità del proprietario o il numero di animali presenti in ciascuna unità immobiliare.

L’amministratore, come responsabile del trattamento, deve raccogliere i dati solo se essenziali per la gestione degli spazi comuni, come le aree destinate agli animali domestici, e deve garantire che tali dati non siano trattati per scopi diversi da quelli indicati nell’informativa sulla privacy.

La registrazione degli animali domestici

In alcuni condomini è previsto un sistema di registrazione volontaria degli animali domestici, finalizzato all’accesso alle aree riservate o alla gestione degli spazi comuni. In tal caso, il trattamento dei dati personali deve avvenire previo consenso esplicito del proprietario (articolo 6, paragrafo 1, lettera a, GDPR), accompagnato da un’informativa chiara e trasparente al momento della registrazione, conforme agli articoli 13 e 14 del GDPR. L’informativa deve spiegare le finalità del trattamento, i tempi di conservazione dei dati e le modalità di accesso per gli interessati.

Un aspetto particolarmente delicato riguarda la gestione delle segnalazioni relative agli animali domestici, che possono riguardare problemi come disturbi (ad esempio rumori notturni o abbaio continuo), problemi di igiene, violazioni del regolamento condominiale o danni agli spazi comuni. In tali casi, l’amministratore deve garantire che le segnalazioni vengano trattate senza divulgare i dati personali dei coinvolti a soggetti non autorizzati, evitando esposizioni indebite o trattamenti non proporzionati.

In caso di discussione in assemblea

Se la situazione richiede un intervento formale, come una diffida o la convocazione di un’assemblea straordinaria per discutere il comportamento di un animale e del suo proprietario, il trattamento dei dati deve avvenire nel pieno rispetto dei principi di riservatezza e proporzionalità previsti dagli articoli 5 e 6 del GDPR. L’amministratore deve limitarsi a trattare solo le informazioni necessarie e pertinenti, evitando di divulgare dettagli non rilevanti.

La segnalazione può essere comunicata al proprietario dell’animale senza rivelare l’identità del segnalante, salvo che ciò non sia indispensabile per garantire il diritto di difesa dell’interessato o nel caso venga presentata una richiesta di accesso.

Il diritto di accesso del condomino

Il diritto dei condomini di accedere alla documentazione condominiale è sancito dagli articoli 1129 e 1130-bis del Codice Civile. La giurisprudenza ha chiarito che tale diritto non richiede una specifica motivazione per essere esercitato, a condizione che non interferisca con l’attività amministrativa e rispetti i principi di correttezza. L’amministratore deve organizzare un sistema che consenta ai condomini di esercitare il diritto di accesso, informandoli riguardo i luoghi e gli orari in cui possono visionare i documenti gratuitamente e ottenere copie a proprie spese.

Nel bilanciare il diritto di accesso e la riservatezza, l’amministratore deve tenere presente che l’accesso alla documentazione non è subordinato a un interesse specifico, ma deve favorire una partecipazione attiva dei condomini alla vita condominiale (Tribunale di Roma, sentenza 11874/2020). Tuttavia, le richieste di accesso non possono essere vaghe o eccessivamente generiche (Tribunale di Roma, sentenza 11837/2020).

Il principio di minimizzazione

L’articolo 5 del GDPR stabilisce che «i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati». Ciò implica che l’amministratore non possa divulgare pubblicamente le segnalazioni, né in assemblea condominiale né in comunicazioni indirizzate a tutti i condomini.

Anche all’interno dell’amministrazione, la documentazione deve essere custodita con attenzione. L’accesso alle segnalazioni e ai dati correlati deve essere limitato al personale autorizzato. L’articolo 32 del GDPR obbliga a implementare misure tecniche e organizzative adeguate, come:

  • la conservazione sicura delle segnalazioni, accessibili solo all’amministratore e ai soggetti autorizzati;
  • l’adozione di tecniche di oscuramento o anonimizzazione nelle comunicazioni destinate al proprietario dell’animale;
  • la cancellazione o limitazione della conservazione dei dati una volta risolto il problema, in linea con il principio di limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e, GDPR).

Conclusioni

L’amministratore deve prevenire che le segnalazioni diventino causa di conflitti tra condomini o siano strumentalizzate per creare tensioni all’interno del condominio. È fondamentale tutelare sia la privacy del segnalante che il diritto di difesa del proprietario dell’animale segnalato.

Adottare procedure chiare e trasparenti per la gestione delle segnalazioni, nel rispetto delle normative sulla protezione dei dati personali, consente di mantenere un equilibrio tra una convivenza armoniosa e la protezione della privacy, garantendo che la gestione degli animali domestici in condominio sia conforme alle regole e tuteli i diritti di tutti i condomini.