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Sicurezza elettrica negli impianti comuni condominiali: DiCo, DiRie verifiche

L’impianto elettrico condominiale è progettato per servire le aree comuni e affronta diverse condizioni ambientali, poiché è destinato a locali e servizi molto diversi tra loro. Questo include l’ingresso, le scale, i corridoi, i locali tecnici, la centrale termica, l’ascensore, il cancello, i citofoni e l’antenna TV. Garantire la sicurezza di una vasta gamma di utilizzi non può limitarsi al possesso di un certificato, nonostante sia auspicabile averlo, anche se non sempre è garantito.

La sicurezza elettrica condominiale è continuativa

Un sistema elettrico sicuro si caratterizza per una progettazione accurata, un’installazione eseguita a regola d’arte, verifiche costanti, manutenzione continuativa, tracciabilità degli interventi e la rapida risoluzione di eventuali anomalie. Questo è un processo continuo nel tempo, che richiede costanti controlli e analisi. Un impianto può essere conforme al momento della sua realizzazione ma diventare in seguito pericoloso a causa di usura, infiltrazioni, modifiche non documentate, sovraccarichi o manomissioni. Il riferimento normativo è il Decreto Ministeriale 37 del 22 gennaio 2008, applicabile sia agli impianti elettrici condominiali che agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e l’automazione di porte, cancelli e barriere.

La dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità, spesso chiamata DiCo, è il documento rilasciato da un’impresa installatrice autorizzata per attestare che un impianto, sia esso nuovo, trasformato, ampliato o sottoposto a determinati lavori, è stato realizzato seguendo l’arte del mestiere e rispettando la normativa vigente e le norme tecniche applicabili. Non si tratta di una semplice ricevuta di lavoro né di una dichiarazione generica di buon funzionamento. La DiCo viene rilasciata al completamento dei lavori, dopo aver effettuato le opportune verifiche, comprese quelle di funzionalità. È accompagnata da una relazione sui materiali utilizzati, dal progetto e dagli altri documenti previsti dal modello ministeriale. Questo documento deve descrivere nel dettaglio l’opera eseguita, compresi i disegni “as built” che rappresentano con precisione quanto realizzato. Nel contesto di un impianto comune condominiale, il committente è generalmente il condominio, rappresentato dall’amministratore, e la DiCo deve essere intestata correttamente al condominio, specificando l’ubicazione dell’impianto e i dettagli dei lavori eseguiti. Se si interviene solo sul quadro elettrico delle parti comuni, la dichiarazione riguarda quella sezione; tuttavia, sia il progetto che la dichiarazione devono considerare la sicurezza e la funzionalità dell’impianto esistente e confermare la compatibilità tecnica dell’intervento parziale con ciò che rimane in esercizio. La DiCo non equivale a una verifica dell’impianto, che potrebbe essere necessaria per valutare lo stato di conservazione, l’efficienza delle protezioni, la continuità dei conduttori, il funzionamento dei differenziali, l’impianto di terra e altri aspetti. Una DiCo storica non garantisce automaticamente che l’impianto sia ancora sicuro al giorno d’oggi.

Quando è obbligatoria la DiCo negli impianti comuni

La Dichiarazione di Conformità (DiCo) è necessaria sia quando viene installato un nuovo impianto, sia quando vengono effettuati interventi di installazione, trasformazione, ampliamento o rifacimento. Ad esempio, operazioni come la completa sostituzione dell’impianto elettrico delle scale, la creazione di una nuova linea per l’autorimessa, l’installazione di un nuovo quadro generale, l’ampliamento dell’alimentazione del cancello automatico o il rifacimento dell’illuminazione esterna necessitano di documentazione adeguata all’opera eseguita. L’obbligo di fornire la DiCo non dipende dall’entità dell’intervento, ma dalla possibile modifica delle condizioni di sicurezza dell’impianto. Per quanto riguarda le utenze condominiali, l’obbligo del progetto non è legato alla soglia dei 6 kW, tipica delle utenze domestiche di singole unità abitative, ma si basa sulla natura comune delle utenze stesse. L’amministratore del condominio dovrebbe raccogliere e conservare la DiCo insieme ai progetti, schemi unifilari, relazioni sui materiali, libretti d’uso, rapporti di manutenzione e verbali di verifica.

La dichiarazione di rispondenza: presupposti e limiti

La Dichiarazione di Rispondenza (DiRi) non rappresenta un’alternativa alla Dichiarazione di Conformità (DiCo), ma è prevista dall’art. 7, comma 6, del Decreto Ministeriale 37/2008 come soluzione nei casi in cui la DiCo non sia stata prodotta o non sia più disponibile. Tuttavia, questa dichiarazione è accettabile unicamente per impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto, ossia antecedentemente al 27 marzo 2008. La DiRi viene elaborata dopo sopralluoghi e verifiche approfondite, e il professionista che la redige si assume piena responsabilità sia civile che penale. Tale compito può essere svolto esclusivamente da un professionista iscritto a un albo ed esercitante da almeno cinque anni nel settore impiantistico specifico. Nel caso di impianti che non richiedano una progettazione professionale, la dichiarazione può invece essere rilasciata dal responsabile tecnico di un’impresa abilitata con almeno cinque anni di esperienza nel settore di riferimento. Il tecnico incaricato dovrà procedere alla ricostruzione dello schema dell’impianto, verificare i quadri e i dispositivi di protezione, analizzare le condutture e i collegamenti accessibili, valutare l’efficacia dell’impianto di terra, controllare i dispositivi differenziali e il sezionamento, verificare l’equipotenzialità, identificare i circuiti e valutare le condizioni ambientali. Qualora non fosse possibile…

Un caso pratico: condominio costruito nel 1985 senza archivio documentale

Gestire un condominio costruito nel 1985 può comportare sfide legate alla documentazione degli impianti elettrici. Se in archivio mancano la dichiarazione originale e gli schemi del quadro delle scale, non è praticabile né corretto chiedere a un elettricista di ricreare una dichiarazione di conformità (DiCo) retroattiva per lavori che non ha eseguito. In questo caso, l’amministratore deve rivolgersi a un professionista qualificato per effettuare una valutazione tecnica mirata alla redazione di una dichiarazione di rispondenza (DiRi), laddove possibile. Durante questa verifica, potrebbero emergere problematiche come deterioramento dei conduttori, protezioni inadeguate o mancanza di messa a terra. La DiRi servirà a documentare tali criticità, permettendo all’amministratore di pianificare gli interventi necessari per mettere a norma l’impianto. Una volta completati i lavori, l’impresa incaricata rilascerà la DiCo per le opere effettivamente eseguite. In sintesi, la DiCo è il documento da acquisire e conservare per interventi effettuati dopo l’entrata in vigore del D.M. 37/2008. La DiRi, invece, rappresenta uno strumento alternativo per impianti precedenti al decreto, subordinato a verifiche sul posto e alla responsabilità del tecnico qualificato. Tuttavia, né la DiCo né la DiRi sostituiscono la necessità di una manutenzione regolare. Garantire la sicurezza dell’impianto non dipende unicamente dalla documentazione, ma da una gestione accurata e costante, essenziale per evitare rischi a cose e persone.