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Telemarketing selvaggio – diritto di opposizione e difesa del professionista.

Il regolamento UE 16/679 dispone a favore dell’interessato dei diritti, tra cui quello previsto dall’art. 24 GDPR: “Diritto di Opposizione”. Dove:

  • n.2: “qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto”.
  • n.3: “qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità”.

LA RIFORMA

Sono state adeguate le disposizioni attuative alle novelle introdotte dal decreto-legge 8/10/2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/12/2021 n. 205. In particolare, attraverso la modifica normativa apportata con il decreto Capienze si è estesa anche alle chiamate automatiche il divieto di contattare i numeri presenti nel registro pubblico delle opposizioni.

Il REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI (Rpo) è stato istituito con il Dpr 178/2010 ed è stato successivamente aggiornato con il Dpr 149/2018. E’ un servizio gratuito per l’utente e permette al cittadino di opporsi all’uso per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono  di cui si è intestatari, nonché degli indirizzi di posta associati, da parte degi operatori che svolgono attività di marketing tramite telefono e/o posta cartacea. A seguito, la legge 5/2013 ha esteso l’ambito di applicazione del Rpo a tutti i numeri riservati, inclusi i cellulari, prevedendo, in seguito all’iscrizione al servizio, anche l’annullamento dei consensi al telemarketing precedentemente conferiti dai cittadini, oltre al divieto di cessione dei nuovi consensi a terzi.

Ciò significa che i consumatori potranno opporsi sia alle ricezione delle chiamate indesiderate tramite operatore, sia alla ricezione delle chiamate effettuate con l’uso di sistemi automatizzati. L’iscrizione al Rpo comporterà la revoca dei precedenti consensi espressi dai consumatori in modo da evitare i continui abusi. La violazione dei diritto di opposizione degli utenti comporterà l’applicazione di sanzioni specifiche.

Dopo l’iscrizione del numero di telefono al Rpo, le imprese di telemarketing avranno alcuni giorni per la registrazione della richiesta ed evitare di effettuare delle chiamate promozionali. In caso di violazione si ha una sanzione dai 30.000 ai 180.000 euro. E’ previsto un termine più lungo (fino ai 30gg) per le società con cui era stato inizialmente stipulato un contratto poi disdetto.

Da ciò non rientra nella fattispecie il numero del professionista “aziendale” sia quello fisso che mobile. Se questa è la logica, si potrebbe ipotizzare che diverso sarebbe in caso di uso promiscuo del numero fiso di telefonia da parte del professionista. In questo caso, posto l’uso anche “privato” del numero di telefono, nulla osterebbe ad iscriverlo all’interno del registro ed evitare di ricevere chiamate indesiderate.

E’ diverso ancora il caso si un numero di telefono estratto dall’albo o pubblicato su internet. Se si telefona a un professionista per porre un nuovo piano tariffario per il telefono aziendale, occorre fare i conti con il provvedimento del Garante della Privacy del 29/09/2011. Il quale ha fissato dei argini a favore dei professionisti contro le chiamate indesiderate. L’utenza di questi risulta facilmente rintracciabile in rete in quanto vi è l’obbligo di diffusione finalizzato a consentire agli utenti di rintracciare i singoli professionisti o di verificare la loro permanenza in attività. In questa situazione il dato si potrà trovare nell’elenco degli iscritti messi a disposizione dall’albo o dall’associazione di categoria relativa a professione non riconosciuta, secondo il Garante, non legittima l’uso del telefono per le finalità commerciali o per le ricerche di mercato.

La libera consultabilità dei numeri telefonici che si trovano in internet in tali elenchi non è un consenso a ricevere telefonate promozionali. Secondo il Garante, la diffusione online dell’albo degli avvocati non ha la scopo di favorire l’attività di telemarketing ma quella della trasparenza degli elenchi.

Occorre tenere presente il principio generale della finalità del trattamento che va inteso in senso molto restrittivo. La diretta rispondenza, secondo l’Authority, è intesa come riservata a quella categoria professionale specifica del prodotto o servizio promosso con il telefono. Altrimenti, il professionista può opporsi anche laddove il numero in questione sia esclusivamente collegato all’attività professionale svolta.